Il TAR del Lazio il giorno 11 febbraio 2015 ha accolto, pur parzialmente, tre  ricorsi presentati contro il DPCM 159/2013 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le tre sentenze (TAR Lazio, Sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) di fatto modificano parzialmente l’impianto di calcolodell’Indicatore della Situazione Reddituale, cioè di una delle due componenti dell’ISEE (l’altra è quella patrimoniale).

Sorvolando sulle violazioni non accolte, i due dispositivi letti in modo combinato:

  • escludono dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f); ciò significa tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);
  • annulla il DPCM nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lettera d, n.1, 2, 3).

Per comprendere meglio: il secondo punto, prevedeva una franchigia forfettaria così differenziata:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Fino a indicazioni contrarie, e data l’approssimazione del dispositivo su tale punto, non si può che ritenere che le stesse franchigie previste per i minori siano ora da applicare anche ai maggiorenni.

 

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