Chi ne ha diritto, come ottenerlo e usarlo

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili c’è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Il contrassegno invalidi è un tagliando di colore arancione con il simbolo grafico della disabilità che permette allepersone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.

Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE.
Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell’Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.

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Fonte: ACI