adottaunprogetto

Progetto Adotta Un Malato

Non vi stiamo chiedendo di assistere 24 ore su 24 una persona che non riesce a coordinare i suoi movimenti, che non riesce a mangiare da sola, che dipende interamente da voi sia quando cammina che quando sta seduta. Questo lo fanno i suoi familiari.

Non vi stiamo chiedendo di annullare la vostra vita, rinunciando ai viaggi, alle vacanze, alle cene al ristorante, alla vita sociale. Questo lo fanno già i familiari di questi malati.

Quello che vi stiamo chiedendo è di adottare a distanza qualche malato.Adottare significa aiutare i pazienti che hanno bisogno di assistenza continua fornendo un personale qualificato che sappia come aiutarli a vivere in modo dignitoso una vita che è molto difficile. E vuol dire anche permettere di vivere ai loro familiari.

Il nostro progetto per l’organizzazione di un luogo specializzato dove questi malati possano vivere in lungodegenza ha bisogno di fondi. Aiutaci a realizzarlo.

Anche con un piccolo sostegno puoi fare la differenza.
(Se vuoi aderire a questo progetto effettua un versamento ad AICH Roma e nella causale scrivere: Progetto Adotta Un Malato)

 

SE VUOI AIUTARCI:
puoi effettuare un versamento in favore dell’AICH-ROMA su:
c/c postale n. 35453000

 

OPPURE C/C BANCARIO
Unicredit Spa Roma Nomentana
codice IBAN

IT 74 Q 02008 05109 000010221899CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL

 

CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL




 

Erogazioni tramite:
bonifico bancario
invio assegno bancario non trasferibile
invio assegno circolare
versamento in conto corrente postale
vaglia postale
addebito sulla carta di credito

IL SOSTEGNO E L’IMPEGNO DI TUTTI NOI PUO’ AIUTARE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE A CONTINUARE LE SUE ATTIVITA’ E AD INTRAPRENDERNE DI NUOVE, E A DIVENIRE SEMPRE PIU’ FORTE E PRESENTE NELLA VITA DI CHI HA A CHE FARE CON LA MALATTIA DI HUNTINGTON.

L’AICH-Roma provvederà a rilasciare la ricevuta utile per la deduzione fiscale

Con il Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 sono state istituite le ONLUS, e cioè Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. In questa figura giuridica sono incluse le associazioni, i comitati, le fondazioni, le cooperative e altri enti privati che svolgono attività in vari settori (es. assistenza sociale, sanitaria, educazione, ambiente etc.) senza scopo di lucro, perseguendo finalità di solidarietà sociale. Per la prima volta è stato così disciplinato in maniera organica il mondo del volontariato, riconoscendo l’opera svolta dalle ONLUS, e dal punto di vista fiscale, concedendo agevolazioni a chi effettua erogazioni liberali (o donazioni) in loro favore.
Quest’ultima disposizione è molto importante ed è importante che tutti ne siano a conoscenza in quanto “fa del bene a chi fa del bene” e può quindi incentivare la generosità delle persone, fondamentale per la vita e per lo svolgimento delle attività di una ONLUS.
Questo è vero anche per la nostra associazione, l’AICH-Roma, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio dal 1999, a cui è stato riconosciuto lo status giuridico di ONLUS e pertanto, ai sensi dell’ art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97, sono previsti i seguenti benefici per gli individui e per le imprese che versano contributi in suo favore.


AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

Possibilità di detrarre il 19% dei contributi versati.

Le persone fisiche che effettuano donazioni in denaro alle ONLUS possono dichiararle, fino al limite massimo di 2.065, 83 Euro, sul MODELLO UNICO (ex 740) o MODELLO 730 come oneri deducibili e pertanto vi è un risparmio fiscale attualmente pari al 19% del contributo erogato. Per ottenere la detrazione è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento(che può essere richiesta dall’Amministrazione Finanziaria). La ricevuta rilasciata dall’Ente relativa ai contributi in contanti non è valida ai fini della detrazione fiscale.
Naturalmente la donazione, per essere deducibile, deve essere effettuata a nome di chi, percependo un reddito, presenta una propria dichiarazione dei redditi. Il contributo versato a nome di una persona che non percepisce alcun reddito (ad esempio il coniuge a carico, un minore, la persona malata etc.) purtroppo non sarà in alcun modo detraibile. E’ una sottigliezza che vale la pena di ricordare per utilizzare al meglio le agevolazioni che la legge ci concede.


AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE AZIENDE

Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro.
Le erogazioni liberali alle ONLUS possono essere detratte dal reddito d’impresa entro il limite massimo
del 2% di tale reddito. E’ comunque garantita la deducibilità sino a 2.065, 83 Euro anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.
Per ottenere la detrazione è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento (che può essere richiesta dall’Amministrazione Finanziaria). La ricevuta rilasciata dall’Ente relativa ai contributi in contanti non è valida ai fini della detrazione fiscale.

Possibilità di deduzione del costo del personale.
Sono deducibili dal reddito d’impresa le spese relative all’impiego dei lavoratori dipendenti per prestazioni di servizio a favore di ONLUS. Tale deduzione è attuabile sino al limite del 5 per mille del costo complessivo del personale.
o Non rilevanza, ai fini del reddito, delle cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici.
Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa e che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
Di conseguenza il costo sostenuto per la loro produzione/scambio è detraibile dal reddito stesso.
Inoltre, tali beni godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Non rilevanza, ai fini del reddito, delle cessioni gratuite di altri tipi di beni.
I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (diversi da derrate alimentari
e prodotti farmaceutici), ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, se il costo sostenuto per la produzione/scambio dei beni ceduti non supera i 1.032,91 Euro. Di conseguenza tale costo è detraibile dal reddito d’impresa.

Inoltre, questi beni godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale, quindi concorre al raggiungimento del limite di detraibilità del 2%.

Documentazione da conservare:
ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca
estratto conto della Banca in cui risulta l’addebito
matrice dell’assegno e ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento in contanti o quella dell’eventuale addebito in conto
ricevuta del versamento rilasciata dall’Ufficio Postale
ricevuta del vaglia rilasciata dall’Ufficio Postale
estratto conto rilasciato dall’Azienda di Credito